PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge ha per oggetto il servizio pubblico generale radiotelevisivo e la disciplina della concessionaria, regolati ai sensi del titolo VIII del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dell'articolo 2 della medesima legge, con specifico riferimento alle modalità di finanziamento del servizio pubblico.

Art. 2.
(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

      1. L'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

      «Art. 47. - (Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo). - 1. Il regime di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo in ambito nazionale, regionale e provinciale è disciplinato in modo da:

          a) garantire l'adempimento della missione di interesse generale del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

          b) non perturbare le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

      2. Il costo del servizio pubblico generale radiotelevisivo è posto a carico della società aggiudicataria della fornitura che lo finanzia facendo ricorso a pagamenti diretti da parte del bilancio pubblico, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro

 

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dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. È fatta salva la concorrente potestà legislativa e regolamentare delle regioni in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo in ambito regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato entro il mese di novembre di ciascun anno, e stabilisce l'ammontare del finanziamento diretto da parte del bilancio pubblico in misura tale da consentire alla società aggiudicataria della fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo di coprire i costi che prevedibilmente saranno sostenuti nell'anno successivo per adempiere gli specifici obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidato a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. Il Ministro delle comunicazioni tiene conto, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento diretto da parte del bilancio pubblico, degli introiti pubblicitari percepiti annualmente dalla società aggiudicataria della fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
      4. Il corrispettivo riconosciuto alla società aggiudicataria della fornitura per lo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è determinato dall'amministrazione aggiudicatrice con le modalità e secondo i princìpi stabiliti con il regolamento di cui al comma 2.
      5. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società aggiudicataria della fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di servizio pubblico e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno
 

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schema approvato dall'Autorità imputando o attribuendo i costi sulla base di princìpi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i princìpi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogniqualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro un mese dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero.
      6. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 5 del presente articolo è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. All'attività della società di revisione si applicano le norme previste dalla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni.
      7. È fatto divieto alla società aggiudicataria della fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di servizio pubblico generale radiotelevisivo per finanziare attività non inerenti al medesimo servizio».

Art. 3.
(Norme sul canone di abbonamento alle radioaudizioni).

      1. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è soppresso il canone

 

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di abbonamento, ordinario e speciale, dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e al decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458.